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D. 18/12/2006 n. 292Art. 8 - Obblighi di installazione dei misuratori elettronici monofase e trifase 8.1. Ogni soggetto responsabile del servizio di misura installa misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 sui punti di prelievo in bassa tensione, almeno secondo il seguente programma temporale a) con riferimento ai punti di prelievo relativi a clienti domestici o a clienti non domestici con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW: i. 25% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2008; ii. 65% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2009; iii. 90% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2010; iv. 95% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2011 b) con riferimento ai punti di prelievo relativi a clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW: i. 100% del numero totale di punti di prelievo relativi a clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW entro il 31 dicembre 2008. 8.2. Con decorrenza 1° gennaio 2008, per ogni punto di prelievo in bassa tensione attraverso cui viene attivata successivamente a tale data l'immissione in rete di energia elettrica attiva, ogni soggetto responsabile del servizio di misura installa un solo misuratore elettronico conforme ai requisiti a) di cui all'art. 5 per applicazioni di tipo monofase b) di cui all'art. 7 per applicazioni di tipo trifase. Art. 9 - Disposizioni per i punti di prelievo in bassa tensione equipaggiati con misuratori orari alla data del presente provvedimento 9.1. Per i punti di prelievo in bassa tensione che alla data della pubblicazione del presente provvedimento siano gią equipaggiati con misuratori per punti di prelievo in bassa tensione con caratteristiche equivalenti a quelle di cui all'art. 36, commi 36.2 e 36.3, del Testo integrato, o per i quali i soggetti responsabili del servizio di misura dispongano gią di giacenze di magazzino od abbiano gią emesso ordine di approvvigionamento di misuratori con tali caratteristiche e che saranno equipaggiati di tali misuratori entro le date di cui all'art. 8, non vi č obbligo di installazione dei misuratori elettronici di cui al presente provvedimento, fermi restando gli obblighi di installazione dei misuratori elettronici per i restanti punti di prelievo in bassa tensione secondo i piani temporali di cui all'art. 8. Art. 10 - Obblighi di comunicazione all'Autoritą 10.1. Entro il 31 luglio di ogni anno a decorrere dal 2009, ogni soggetto responsabile del servizio di misura comunica all'Autoritą, con riferimento all'anno precedente a) il numero totale di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre e il numero di tali punti dotati di misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui all'art. 4 o all'art. 6 al 31 dicembre, separatamente per clienti domestici, clienti non domestici con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW b) il numero totale di punti consegna in bassa tensione con contratto di trasporto attivo attraverso cui avviene anche immissione in rete di energia elettrica attiva al 31 dicembre e il numero di tali punti dotati di misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui all'art. 5 o all'art. 7 al 31 dicembre, separatamente per clienti domestici, clienti non domestici con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW. 10.2. Ogni soggetto responsabile del servizio di misura comunica all'Autoritą entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, separatamente per clienti non domestici con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW a) il numero di punti di prelievo in bassa tensione equipaggiati di misuratori con caratteristiche equivalenti a quelle di cui all'art. 36, commi 36.2 e 36.3, del testo integrato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento b) il numero di misuratori per punti di prelievo in bassa tensione con caratteristiche equivalenti a quelle di cui all'art. 36, commi 36.2 e 36.3, del testo integrato di cui dispongano gią di giacenze di magazzino c) il numero di misuratori per punti di prelievo in bassa tensione con caratteristiche equivalenti a quelle di cui all'art. 36, commi 36.2 e 36.3, del testo integrato per i quali abbiano gią emesso ordine di approvvigionamento. 10.3. Ogni soggetto responsabile del servizio di misura assicura che la documentazione contabile aziendale preveda una separata evidenza degli investimenti e degli ammortamenti relativi ai misuratori elettronici e ai sistemi di telegestione in bassa tensione. 10.4. Nel comunicare all'Autoritą i dati di cui ai precedenti commi i soggetti responsabili del servizio di misura sono responsabili della veridicitą delle informazioni fornite. Art. 11 - Costi riconosciuti per il servizio di misura per il periodo di regolazione 2008-2011 11.1. Per il periodo 2008-2011 la remunerazione connessa al servizio di misura garantisce riconoscimento degli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione, esclusivamente ai soggetti responsabili del servizio di misura che hanno effettivamente realizzato detti investimenti. 11.2. Nella definizione del ricavo ammesso per il servizio di misura l'Autoritą tiene conto degli obblighi di installazione di cui all'art. 8, in particolare ai fini della fissazione della remunerazione del capitale investito e del livello degli ammortamenti riconosciuti. Sono previste altresģ forme di penalitą in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di installazione obbligatori di cui al medesimo art. 8. 11.3. Gli obbiettivi di recupero di efficienza per il servizio di misura nel periodo 2008-2011 tengono conto delle potenzialitą offerte dai sistemi di telegestione in termini di riduzione dei costi operativi. Art. 12 - Incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici per la rilevazione dei clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico. 12.1. Ogni impresa distributrice che intende adottare un sistema che utilizza i misuratori elettronici per la registrazione dei clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico conforme a quello descritto al comma 14.3, lettera c), della deliberazione n. 122/06, ha diritto ad un incentivo Ic pari a: I(base)c = 50.000 + 1.000* (Numero di punti di prelievo)(elevato)«1/2»Euro]» fino ad un massimo di euro 15,00 per punto di prelievo. Ai fini di tale calcolo si considera il numero di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre 2009 equipaggiati con misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 o 5 o 6 o 7 purchč tale numero sia superiore all'85% del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione. 12.2. L'incentivo Ic sarą erogato nell'anno 2010, con apposito provvedimento dell'Autoritą a valere sul conto «Oneri per recuperi di continuita» di cui al testo integrato a seguito di controlli che accertino la piena realizzazione della funzione. 12.3. Le imprese distributrici che intendono avvalersi di tale incentivo ne danno comunicazione scritta all'Autoritą entro il 30 settembre 2007 unitamente al piano di installazione dei misuratori elettronici che intendono mettere in atto ai fini della completa realizzazione della funzione di rilevazione dei clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2010. Art. 13 - Disposizioni transitorie 13.1. I misuratori elettronici gią installati su punti di prelievo in bassa tensione alla data di pubblicazione del presente provvedimento, ad eccezione di quelli di cui all'art. 9, devono essere resi conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 rispettivamente per i misuratori monofase e trifase e di cui agli articoli 5 e 7 rispettivamente per i misuratori monofase e trifase bidirezionali entro il 1° gennaio 2009. |
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